Chi siamo

ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA ITALIANA PER LA RICERCA SULLE CEFALEE (ANIRCEF) - STATUTO

DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF). L’ANIRCEF è una Associazione autonoma aderente alla Societa’ Italiana di Neurologia (SIN).

Art. 2 – L’ANIRCEF ha sede presso la sede del Presidente Onorario (in Napoli alla Via Mergellina n.23) o del Presidente in carica.

Art. 3 – L’ANIRCEF ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee.
Per conseguire tale obiettivo l’ANIRCEF svilupperà iniziative volte anche alla formazione ed aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità in questo settore. L’attività dell'ANIRCEF è coordinata con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.

Art. 4 – L’ANIRCEF si propone come Società scientifica che auspica l’adesione di tutti gli studiosi e cultori interessati alle cefalee.

Art. 5 – L’ANIRCEF non ha scopi di lucro.

Art. 6 – L’ANIRCEF può istituire Sezioni Regionali e/o Interregionali.

Art. 7 – L’ANIRCEF si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:
a) l’organizzazione di congressi scientifici nazionali ed internazionali anche in concerto con la SIN;
b) eventuali riunioni scientifiche delle Sezioni Regionali ed Interregionali;
c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell’attività scientifica;
d) la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e la elaborazione di linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo delle linee guida internazionali;
e) la promozione e la diffusione dell’informazione sulla patologia cefalalgica;
f) il coordinamento delle ricerche scientifiche sulla cefalee;
g) il favorire mediante borse di studio, premi e pubblicazioni il progresso delle conoscenze aventi una precisa attinenza con le cefalee;
h) la promozione di ricerche epidemiologiche, patogenetiche, cliniche e farmacologiche nel campo della patologia cefalalgica;
i) l’eventuale creazione di una propria rivista, o l’adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società;
j) l’adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
k) il collegamento con Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali;
l) il collegamento con le Associazioni Nazionali ed Internazionali dei pazienti cefalalgici.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8 – Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ANIRCEF;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’ANIRCEF sono costituite:
a. dalle quote sociali;
b. dall’utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
c. da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 9 – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.


SOCI

Art. 10 – L’ANIRCEF ha cinque categorie di Soci:
• Soci Fondatori e Co-Fondatori;
• Soci Certificati;
• Soci Ordinari;
• Soci Onorari.

Art. 11 – I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno costituito l’ANIRCEF ed hanno pagato la quota per la costituzione formale della Società. I Soci Co-Fondatori sono coloro che sono stati cooptati dai Soci Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione.
I Soci Fondatori e Co-fondatori sono comunque tenuti al pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dagli altri Soci. La qualità di Socio Fondatore o Co-fondatore si perde per decesso o per dimissioni volontarie. I Soci Fondatori e Co-fondatori hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche sociali. Nel caso che un Socio Fondatore o Co-fondatore cessi dall’attività nell’ANIRCEF il Consiglio dei Soci Fondatori e Co-fondatori procederà alla sua sostituzione designando, a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, un Socio Certificato o un Socio Ordinario.


Art. 12 – Per diventare Socio Certificato è necessario essere in possesso di una delle seguenti specialità mediche:
• neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicologia clinica, otorinolaringoiatria, oculistica, farmacologia clinica e algologia;
• aver completato un periodo di tirocinio dopo la specialità in una struttura di formazione italiana od estera individuata dal Consiglio dei Soci Fondatori e/o Co-Fondatori, in cui si siano attivati specifici crediti. Per individuare tali strutture il Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori terrà conto delle indicazioni internazionali e nazionali in tema di accreditamento;
• aver partecipato a ricerche inerenti la cefalea nei termini riconosciuti a livello internazionale.
L’ammissione è deliberata, a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, dal Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori, a domanda dell’interessato. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea subito dopo il versamento della quota associativa.
I Soci Certificati possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Può divenire Socio Ordinario chi è liberamente motivato ad operare secondo le istituzioni dell’ANIRCEF.
La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da due Soci Fondatori e/o Co-Fondatori e indirizzata al presidente dell’ANIRCEF. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum.
L’ammissione è deliberata a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall’Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea dopo sei mesi dal versamento della quota associativa.




I Soci Ordinari possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Possono essere riconosciuti Soci Onorari personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per le loro attività di studio e di ricerca nell’ambito delle cefalee. La nomina è effettuata con delibera a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti dal Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori. I Soci Onorari italiani e stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non possono ricoprire cariche sociali. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori e del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 15 – La qualità di Socio Certificato, Ordinario ed Onorario in genere si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori con delibera ratificata dall’Assemblea dei Soci e per morosità di tre anni, nel caso dei Soci Certificati ed Ordinari. La perdita della qualità di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società.

ORGANI SOCIALI


Art. 16 – Sono organi della ANIRCEF

• Il Consiglio dei Soci Fondatori e Co-fondatori
• Il Consiglio Direttivo
• Assemblea dei Soci
• La Presidenza
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
• Il Collegio dei Probiviri

CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI E CO-FONDATORI

Art. 17 – Il Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori è presieduto dal Presidente. Esso ha il compito di tracciare le strategie operative dell’Associazione.
Elegge il Presidente Eletto e il Segretario.
Elegge i Probiviri indicandoli tra i Soci Fondatori e Co-fondatori a votazione palese e maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti. Non sono previste deleghe.
E’ l’unico organo competente a modificare lo Statuto dell’ANIRCEF o a sciogliere l’ANIRCEF stessa. Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei Soci Fondatori e Co-Fondatori presenti.
Per lo scioglimento della Società è necessaria l’unanimità dei Soci Fondatori e Co-Fondatori. In caso di impossibilità di uno dei Soci a partecipare, sarà ritenuto valido il parere motivato per iscritto con certificazione notarile.
Tutte le deliberazioni del Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori entrano in vigore all’a tto dell’approvazione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, deve essere convocato dal Presidente in via ordinaria, in concomitanza con l’attività scientifica programmata.
La convocazione sia ordinaria che straordinaria del Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori deve essere fatta per iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al suo indirizzo e-mail e spedita almeno un mese prima della data fissata; di ciò fa fede il timbro postale o la registrazione elettronica dell’invio.
Il Consiglio è valido in prima convocazione se sono presenti i 4/5 dei Soci, in seconda convocazione se è presente la metà più uno dei Soci.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno in concomitanza con le attività scientifiche programmate.
L’Assemblea prende atto della data e della sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, dei temi e delle modalità di svolgimento dei congressi stessi sulla base delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo.
Approva il Bilancio e l’attività svolta. L’Assemblea designa ed elegge a maggioranza semplice i componenti del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.Non sono previste deleghe.

Art. 19 – La convocazione sia ordinaria che straordinaria dell’Assemblea deve essere fatta per iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al suo indirizzo e-mail almeno un mese prima della data fissata; di ciò deve far fede il timbro postale o la registrazione elettronica dell’invio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se presente almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata) se è presente almeno 1/10 dei Soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci, di cui quattro a votazione palese tra i Soci Fondatori e Soci Co-Fondatori e tre a scrutinio segreto tra i Soci Certificati e Ordinari. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.
Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente Onorario; il Presidente; il Segretario; il Tesoriere; Il Presidente Eletto ed il Past President.
Fa parte del Consiglio Direttivo anche il Presidente della SIN.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono essere eletti consecutivamente per un altro biennio. Un ulteriore successiva rielezione è vincolata alla non appartenenza al Consiglio Direttivo per almeno due anni.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione ai fini istituzionali dell’ANIRCEF coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche culturali concordate.
Il Consiglio Direttivo può costituire particolari Commissioni per specifici compiti.
Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, il riconoscimento, il controllo e la revoca delle sezioni Regionali ed Interregionali.
Delibera il patrocinio alle riunioni scientifiche.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dei nuovi Soci, stabilisce l’ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
Le sedute sono valide qualora sia Presente la metà più uno del totale dei membri diminuita del numero degli assenti giustificati dal presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno.
IL Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

Art. 22 – Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ANIRCEF.

PRESIDENZA

Art. 23 – La Presidenza è l’Organo esecutivo dell’ANIRCEF ed è costituita dal Presidente Onorario, dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past President, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Presidente Eletto e il Segretario sono eletti ogni due anni dal Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori tra i Soci Fondatori e Co-Fondatori con votazione palese.
Le cariche di Presidente e Segretario potranno essere rinnovate per il biennio successivo. Un nuovo mandato è consentito dopo una pausa di 2 anni.
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea tra tutti i Soci.


Art. 24 – Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l’ANIRCEF, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo.
Cura che vengano eseguite le direttive del Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori e le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto tramite il Segretario, con Sezioni Regionali e Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Presidente Eletto ne assume le funzioni e conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all’atto della sua elezione.
Il Presidente dispone di due voti, quando i voti sono pari.

Art. 25 – Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e le sedute del Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori e del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali), mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri e gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.
Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari dell’ANIRCEF.
L’attività del Segretario si avvale della collaborazione di una segreteria amministrativa affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni dell’ANIRCEF.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dal Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori tra i Soci Fondatori e Co-Fondatori.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati.
Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci o per conto della Società ed a proposito di controversie tra Soci tenendo conto degli aspetti pertinenti l’attività societaria.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea dei Soci tra tutti i Soci.
Essi non sono rieleggibili consecutivamente.

Art. 28 – I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono annualmente al Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori con relazione scritta, controfirmando altresì approvandone la regolarità, i bilanci consuntivi.
I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i Bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente.
Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.


CONTROVERSIE

Art. 29 – Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’ANIRCEF o i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri nominati. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà presentato al Consiglio dei Soci Fondatori e Co-Fondatori che deciderà in maniera inappellabile a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti.

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Pagina aggiornata al: 28 agosto 2009 14.37.30