ASSOCIAZIONE NEUROLOGICA ITALIANA PER LA RICERCA SULLE CEFALEE (ANIRCEF) 

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF). ANIRCEF è una Associazione autonoma e indipendente, aderente alla Società Italiana di Neurologia (SIN).

Art. 2 – ANIRCEF ha sede presso la sede del suo primo Presidente Onorario (in Napoli alla Via Mergellina n.23) o del Presidente in carica.

Art. 3 – ANIRCEF ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee.
Per conseguire tale obiettivo ANIRCEF svilupperà iniziative volte anche alla formazione e aggiornamento degli specialisti e al miglioramento della qualità in questo settore. L’attività di ANIRCEF è coordinata con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.
ANIRCEF non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale.

Art. 4 – ANIRCEF si propone come Associazione scientifica che auspica l’adesione di tutti gli studiosi e cultori interessati alle cefalee.

Art. 5 – ANIRCEF non ha scopi di lucro.

Art. 6 – ANIRCEF può istituire Sezioni regionali e/o interregionali.

Art. 7 – ANIRCEF si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:

a)    l’organizzazione di congressi scientifici nazionali e internazionali anche in concerto con la SIN;
b)    eventuali riunioni scientifiche delle Sezioni regionali e interregionali;
c)    altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell’attività scientifica;
d)    la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e la elaborazione di linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo delle linee guida internazionali;
e)    la promozione e la diffusione dell’informazione sulla patologia cefalalgica;
f)    il coordinamento delle ricerche scientifiche sulle cefalee;
g)    il favorire mediante borse di studio, premi e pubblicazioni il progresso delle conoscenze aventi una precisa attinenza con le cefalee;
h)    la promozione di ricerche epidemiologiche, patogenetiche, cliniche e farmacologiche nel campo della patologia cefalalgica;
i)    l’eventuale creazione di una propria rivista o l’adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società;
j)    l’adesione a iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
k)    il collegamento con Società scientifiche nazionali e internazionali;
l)    il collegamento con le Associazioni nazionali e internazionali dei pazienti cefalalgici.
m)    la pubblicazione obbligatoria dell’attività scientifica dell’Associazione tramite il proprio sito web.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8 – Il Patrimonio è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ANIRCEF;
b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
c)    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate di ANIRCEF sono costituite:
a)    dalle quote sociali;
b)    da eventuali eccedenze derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
c)    da ogni entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Art. 9 – L’esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 10 – ANIRCEF ha quattro categorie di Soci:

• Soci Fondatori;
• Soci Certificati;
• Soci Ordinari;
• Soci Onorari.

Art. 11 – I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno costituito ANIRCEF (e successive modifiche).
I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dagli altri Soci. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso, per dimissioni volontarie, per indegnità riconosciuta dal Consiglio dei Soci Fondatori a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, con delibera ratificata dall’Assemblea dei Soci, o per morosità di 3 (tre) anni consecutivi non sanata.
I Soci Fondatori hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche sociali. Nel caso che un Socio Fondatore cessi dall’attività in ANIRCEF il Consiglio dei Soci Fondatori può nominarlo, a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, Socio Onorario e potrà procedere alla sua sostituzione eleggendo un nuovo Socio Fondatore a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti tra i Soci Certificati che ne avanzino richiesta.

Art. 12 – Per diventare Socio Certificato è necessario:

• avere almeno 2 (due) anni di vita societaria
• essere in possesso di laurea in Medicina e/o in Psicologia e di  una delle seguenti specialità mediche: neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicologia clinica, otorinolaringoiatria, oculistica, ginecologia, pediatria, medicina interna, medicina fisica e riabilitazione, farmacologia clinica e algologia;
• aver completato un periodo di tirocinio dopo la specialità in una struttura di formazione italiana o estera individuata dal Consiglio dei Soci Fondatori, in cui si siano attivati specifici crediti. Per individuare tali strutture il Consiglio dei Soci Fondatori terrà conto delle indicazioni internazionali e nazionali in tema di accreditamento;
• aver partecipato a ricerche inerenti la cefalea nei termini riconosciuti a livello internazionale.

L’ammissione è deliberata, a maggioranza dal Consiglio Direttivo a domanda dell’interessato. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita.

Art. 13 – Può divenire Socio Ordinario chi è liberamente motivato a operare secondo le finalità di ANIRCEF.
La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Presidente di ANIRCEF. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum vitae aggiornato.
L’ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall’Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea dopo sei mesi dal versamento della quota associativa.

Art. 14 – Possono essere riconosciuti Soci Onorari personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per le loro attività di studio e di ricerca o per la promozione di tali attività specie nell’ambito delle cefalee. La nomina è effettuata con delibera a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti dal Consiglio dei Soci Fondatori. I Soci Onorari italiani e stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Art. 15 – La qualità di Socio Certificato, Ordinario e Onorario si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio dei Soci Fondatori a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, con delibera ratificata dall’Assemblea dei Soci o , nel caso dei Soci Certificati e Ordinari, per morosità di 3 (tre) anni non sanata. La perdita della qualità di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Sono organi di ANIRCEF

• Il Consiglio dei Soci Fondatori
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• La Presidenza
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
• Il Collegio dei Probiviri

Per tutte le cariche sociali vige l’assoluta esclusione di retribuzione.

CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Art. 17 – Il Consiglio dei Soci Fondatori è un organo permanente ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione in carica o dal Presidente Eletto in caso di suo impedimento. Esso ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo le strategie operative dell’Associazione.
Propone all’Assemblea dei Soci 3 o più nominativi tra i Soci Fondatori che abbiano fatto richiesta di essere eletti al Consiglio Direttivo.
E’ l’unico organo competente a modificare lo Statuto di ANIRCEF o a sciogliere l’ANIRCEF stessa, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei Soci Fondatori presenti.
Per tutte le attività di cui sopra è possibile delegare, per iscritto con firma autografa, la propria partecipazione con diritto di voto a un Socio presente. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
Per lo scioglimento della Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 4/5 di tutti i Soci Fondatori. Non sono previste deleghe. In caso di impossibilità di uno dei Soci a partecipare, sarà ritenuto valido il voto motivato per iscritto e trasmesso con firma autografa o con PEC.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocato in via ordinaria dal Presidente dell’Associazione in carica, possibilmente in concomitanza con l’attività scientifica programmata. Il Consiglio può anche essere convocato dal Presidente in carica, in via straordinaria, per motivi urgenti o di vitale importanza per l’Associazione o su richiesta firmata di almeno 5 (cinque) Soci Fondatori.
La convocazione sia ordinaria che straordinaria del Consiglio dei Soci Fondatori deve essere inviata per iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al suo indirizzo e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata; di ciò fa fede il timbro postale o la registrazione elettronica dell’invio.
Il Consiglio è valido in prima convocazione se sono presenti i 4/5 dei Soci, in seconda convocazione se è presente la metà più uno dei Soci.
Le riunioni posso essere tenute anche in videoconferenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno in concomitanza con le attività scientifiche programmate.
L’Assemblea decide la data e la sede del Congresso Nazionale, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo; prende atto delle altre attività sociali, dei temi e delle modalità di svolgimento dei congressi stessi sulla base delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea approva il bilancio e l’attività svolta. Elegge a scrutinio segreto, a maggioranza semplice, 7 (sette) componenti del Consiglio Direttivo, di cui 3 (tre) tra quelli proposti dal Consiglio dei Soci Fondatori e 4 (quattro) tra i Soci Ordinari, 3 (tre) Revisori dei Conti, il Segretario e il Tesoriere, fra tutte le candidature pervenute al Consiglio Direttivo, secondo il regolamento.
A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.
Non sono previste deleghe. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con i pagamenti.

Art. 19 – La convocazione sia ordinaria che straordinaria dell’Assemblea deve essere inviata per iscritto al domicilio dichiarato dal Socio o al suo indirizzo e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata; di ciò fa fede il timbro postale o la registrazione elettronica dell’invio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se presente almeno la metà dei
Soci, in seconda convocazione se è presente almeno 1/10 dei Soci. I soci morosi non sono calcolati ai fini del quorum costitutivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni 2 anni ed è composto da: il/i Presidente/i Onorario/i; il Presidente in carica; il Segretario; il Tesoriere; Il Presidente Eletto, il Past President, il Presidente della SIN e i 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono essere eletti consecutivamente per un altro biennio. Una ulteriore successiva rielezione è vincolata alla non appartenenza al Consiglio Direttivo per almeno due anni.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente in carica vale doppio.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è responsabile della completa realizzazione dei fini istituzionali di ANIRCEF, coordinandone le iniziative scientifiche e culturali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni all’indirizzo e-mail dichiarato e si riunisce almeno due volte all’anno. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri, diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può costituire particolari Commissioni per specifici compiti.
Al Consiglio Direttivo competono, inoltre, il riconoscimento, il controllo e la revoca delle Sezioni regionali e interregionali.
Il Consiglio Direttivo delibera il patrocinio alle riunioni scientifiche; delibera l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari e dei nuovi Soci Certificati; stabilisce l’ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione.
Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti necessari per le attività dell’Associazione.
Il Consiglio svolge anche la funzione di Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 22 – Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo specifici Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali di ANIRCEF.

PRESIDENZA

Art. 23 – La Presidenza è l’Organo esecutivo di ANIRCEF ed è costituita dal/i Presidente/i Onorario/i, dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto, dal Past President, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Presidente viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto.
Per essere eletto Presidente occorre avere:

– precedenti esperienze gestionali adeguate ai compiti che si dovranno svolgere,
– una dimensione culturale e una attività scientifica che consentano di rappresentare degnamente ANIRCEF,
– una adeguata anzianità di vita societaria,
– assenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, con votazione a scrutinio segreto.
Il Presidente e il Segretario in carica possono essere rieletti dopo una pausa di almeno 2 anni. Il Tesoriere può essere rieletto senza limiti di mandati.

Art. 24 – Il Presidente è il legale rappresentante di ANIRCEF, non deve svolgere o partecipare ad attività imprenditoriali in contrasto con gli scopi statutari dell’Associazione.
Il Presidente: convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie, convoca il Consiglio dei Soci Fondatori e il Consiglio Direttivo;
cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto, tramite il Segretario, con Sezioni regionali e interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Presidente Eletto ne assume le funzioni e conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all’atto della sua elezione.

Art. 25 – Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e le sedute del Consiglio dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali), mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri e gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Coordina inoltre tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari di ANIRCEF.
L’attività del Segretario si avvale della collaborazione di una segreteria amministrativa affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario e approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote e amministra i beni di ANIRCEF.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri è costituito  da tre soci eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci Essi durano in carica due anni, iniziano il loro mandato con il rinnovo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati.
Il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio dei Soci Fondatori,  esprime parere consultivo su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dagli associati per conto della Associazione e a proposito di controversie tra associati, tenendo conto degli aspetti pertinenti l’attività associativa, e di eventuali conflitti di interessi. Il Collegio dei Probiviri può partecipare al Consiglio Direttivo su invito del Presidente in carica.

CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 27 – Gli associati che hanno nelle loro attività un possibile conflitto d’interesse, hanno l’obbligo di segnalarlo al Consiglio Direttivo.
La valutazione dell’eventuale conflitto e la sua risoluzione spettano al Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio dei Soci Fondatori.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci tra tutti i Soci.
Essi non sono rieleggibili consecutivamente.

Art. 29 – I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono annualmente al Consiglio Direttivo con relazione scritta, controfirmando, altresì approvandone la regolarità, i bilanci consuntivi. I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci e a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente in carica.
Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.

CONTROVERSIE

Art. 30 – Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi e ANIRCEF o i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri nominati, avvalendosi del Consiglio dei Soci Fondatori. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà presentato al Consiglio Direttivo che deciderà in maniera inappellabile a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti.

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